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Bonus investimenti pubblicitari – Anno 2021 – Comunicazione con istruzioni aggiornate

Come noto, l’agevolazione per gli investimenti pubblicitari spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, come modificato da ultimo dall’art. 1, co. 608, L. n. 178/2020, la cd. legge di bilancio 2021).

Si ricorda che il cd. decreto “Sostegni-bis” aveva previsto che, per l’anno 2021, la comunicazione telematica per accedere al beneficio doveva essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2021, anziché tra il 1° e il 31 marzo 2021, come previsto a regime (art. 67, co. 10, D.L. n. 73/2021 e vedi ns. circolare n. 17/2021).

Con comunicato del 31 agosto 2021 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha stabilito che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. decreto “Sostegni-bis” (art. 67, co. 10, D.L. n. 73/2021, convertito L. n. 106/2021), si rende necessario posticipare il periodo per l'invio della comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021 ("prenotazione").

Pertanto per l’anno 2021, è stato previsto che la finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio sia spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state rese disponibili le istruzioni, di seguito indicate aggiornate sulla base delle ultime modifiche normative.

Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2021.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al credito d’imposta in esame, è stato inoltre precisato che è comunque possibile presentare a ottobre 2021 una nuova comunicazione per sostituire quella presentata nel mese di marzo 2021.

In merito ai “Dati degli investimenti e del credito richiesto per gli anni 2021 e 2022” nelle istruzioni aggiornate viene precisato che l’art. 57-bis, c. 1-quater, D.L. n.50/2017, modificato dall’art. 67, c. 10, D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. 

Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Rispetto alla precedente versione delle istruzioni è stata, quindi, eliminata la distinzione della misura agevolativa in relazione alla tipologia di investimenti. Non viene, infatti, richiesta la compilazione delle colonne “3” e “7”, relative agli investimenti effettuati nell’anno precedente, rispettivamente, su stampa e su radio-TV.

Con riguardo alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, che dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 (salvo modifiche), le istruzioni alla compilazione del modello precisano che l’ammontare degli investimenti indicato nelle colonne 2 e 6 non può essere superiore a quello esposto nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.

Il credito d’imposta richiesto in relazione a ciascun mezzo di informazione, esposto nelle colonne 5 e 9, è determinato nella misura del 50% degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento.


28/09/21