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Bonus pubblicità 2023: presentazione dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024

Come noto, l’agevolazione per gli investimenti pubblicitari spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, come modificato da ultimo dall’art. 67, comma 10, D.L. n. 73/2021, il cd. decreto “Sostegni bis”, convertito dalla L. n. 106/2021).

A decorrere dall’anno 2023 il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno con il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione (57-bis, comma 1-quinquies, D.L. n. 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis,  D.L. n. 17/2022, il cd. decreto “Energia”, convertito dalla L. n. 34/2022).

Con un avviso dell’8 gennaio 2024, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha annunciato che dalle ore 14 del 9 gennaio alle ore 24 del 9 febbraio 2024 le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno “prenotato” l’accesso al credito d’imposta relativo agli investimenti in campagne pubblicitarie realizzati nel 2023 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, per beneficiare della suddetta agevolazione fiscale devono inviare la “dichiarazione sostitutiva” che attesta la corretta effettuazione degli investimenti nell’anno agevolato e la loro rispondenza ai requisiti fissati dalla norma istitutiva.

L’invio della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuato utilizzando l’apposito modello “bivalente” disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate con le relative istruzioni.

Il modulo è lo stesso che i soggetti interessati hanno dovuto trasmettere dal 1° a 31 marzo 2023 per comunicare i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023, e prenotare così il credito d’imposta.

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, come la precedente comunicazione, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente dagli interessati o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”; l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente e l’elenco dei beneficiari saranno stabiliti con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, che sarà pubblicato sul sito dello stesso Dipartimento.

Una volta quantificata, l’agevolazione sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.


09/01/24