Bonus pubblicità 2024: presentazione dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio 2025 al 10 febbraio 2025
Come noto, l’agevolazione per gli investimenti pubblicitari spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, come modificato da ultimo dall’art. 67, comma 10, D.L. n. 73/2021, il cd. decreto “Sostegni bis”, convertito dalla L. n. 106/2021).
A decorrere dall’anno 2023 il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno con il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione (57-bis, comma 1-quinquies, D.L. n. 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis, D.L. n. 17/2022, il cd. decreto “Energia”, convertito dalla L. n. 34/2022).
L’Agenzia delle entrate, con il comunicato dell’8 gennaio 2025, ha annunciato che dal 9 gennaio 2025 le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2024, possono presentare la “dichiarazione sostitutiva” che attesta la corretta effettuazione degli investimenti nell’anno agevolato e la loro rispondenza ai requisiti fissati dalla norma istitutiva.
Considerato che il termine di scadenza per la presentazione della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell’anno 2024” coincide con un giorno festivo, domenica, il termine del 9 febbraio 2025 è stato prorogato al 10 febbraio 2025 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 dicembre 2024.
L’invio della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuato utilizzando l’apposito modello “bivalente” disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate con le relative istruzioni.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente dagli interessati o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).
Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”; l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente e l’elenco dei beneficiari saranno stabiliti con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, che sarà pubblicato sul sito dello stesso Dipartimento.
Una volta quantificata, l’agevolazione sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.
13/01/25