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Bonus pubblicità: dal 1° al 31 marzo 2023 presentazione comunicazione per investimenti effettuati o da effettuare nel 2023

Come noto, per l’anno 2023 l’agevolazione per gli investimenti pubblicitari spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno con il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione (57-bis, comma 1-quinquies, D.L. n. 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis,  D.L. n. 17/2022, il cd. decreto “Energia”, convertito dalla L. n. 34/2022).

Rispetto all'anno 2022, quindi:

  • viene ripristinato il "regime agevolativo ordinario" sopra descritto,
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato, con una comunicazione del 24 febbraio 2023 pubblicata sul proprio sito, quanto segue:

  • dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE); è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.
  • il credito di imposta è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10, D.M. 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

L’agevolazione spetta, comunque, nei limiti delle risorse disponibili.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha specificato, nelle FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità).

 Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.


27/02/23