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Bonus sostenuti dalla misura «Investimento 1: Transizione 4.0»: codici tributo

Come noto, il PNRR supporterà la ripresa e la capacità di adattamento (resilienza) attraverso l’utilizzo dei fondi stanziati dall’Unione europea nell’ambito del programma Next Generation EU.

In materia dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0”, prevista dal PNRR, l’obiettivo è sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione.

I crediti d’imposta interessati sono:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard (art. 1, commi 189-190, L. 160/2019 e art. 1, commi da 1054 a 1058, L. 178/2020);
  • credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (art. 1, commi 198-209, L. 160/2019);
  • credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 (art. 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017).

Per usufruire delle suddette agevolazioni l’Agenzia delle entrate dispone l’uso dei seguenti codici tributo già istituiti:

  • “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” (ris. n. 3/2021);
  • “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019” (ris. n. 3/2021);
  • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”. Questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali. In ogni caso la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali (ris. n. 3/2021);
  • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” (ris. n. 3/2021);
  • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” (ris. n. 3/2021);
  • “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 (ris. n. 13/2021);
  • “6897” denominato “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018” (ris. n. 6/2019).

Ai fini del monitoraggio delle misure agevolative, i dati dei crediti d’imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti beneficiari, secondo le relative istruzioni.

In particolare, nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta 2020:

  • il credito d’imposta di cui al codice “6933” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 2;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6934” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6935” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “L3” e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal PNRR), nella sez. IV rigo RU130 col. 2 e col. 3;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6936” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2L” e nella sez. IV rigo RU130 col 5;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6937 sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3L” e nella sez. IV rigo RU130 col 6.

Per i codici tributo elencati saranno individuate modalità analoghe di monitoraggio anche nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta successivi, nelle quali saranno inoltre monitorabili:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo 6938), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021;
  • il credito d’imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021. Attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice “F7”.

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68 del 30 novembre 2021).


03/12/21