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Borsellino elettronico come voucher multiuso ai fini IVA

Si ricorda che i buoni corrispettivi multiuso si distinguono dagli strumenti di pagamento o da altri documenti, come i buoni sconto o i biglietti di ingresso a cinema e musei; essi si caratterizzano per due elementi essenziali:

  • l’obbligo di essere accettati dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
  • l’indicazione dei beni o servizi che essi consentono di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.

Nella fattispecie in esame, una società operante nel settore alimentare e della ristorazione, ha sviluppato una piattaforma informatica che, tramite una “app” consente agli utenti registrati di ordinare prodotti alimentari o pasti (es. da asporto o con consegna a domicilio) e di pagare on line, fra l’altro, tramite un borsellino elettronico (c.d. “wallet”).

Il suddetto borsellino può essere di volta in volta ricaricato mediante carte elettroniche, contanti o ticket restaurant, senza che sia previsto un limite temporale per l’utilizzo del credito.

La società ha sempre l’obbligo di accettare il pagamento dei corrispettivi mediante tale strumento.

Poiché i beni ceduti sono soggetti ad aliquote IVA differenti, viene chiesto se il borsellino elettronico possa essere considerato come un buono-corrispettivo multiuso.

Secondo l’Agenzia delle entrate, a seguito della ricarica del “wallet”, la società emette a favore dell’utente un buono-corrispettivo, anche se dematerializzato, che contiene l’obbligo di essere accettato dalla società come corrispettivo di future cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Di conseguenza, anche se circoscritto alla fattispecie in esame oggetto dell’interpello, il borsellino elettronico può non costituire un mero strumento di pagamento.

In particolare, il voucher dematerializzato emesso dalla società istante deve qualificarsi come buono-corrispettivo multiuso in quanto al momento dell’emissione non sono note la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto della fornitura, né l’IVA (intesa qui come aliquota) applicabile agli stessi.

Pertanto, ogni trasferimento del buono antecedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione di beni o prestazione di servizi cui il voucher dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione (art.  6-quater, D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto, a differenza di quanto avviene nel trasferimento dei buoni monouso, il suo trasferimento non anticipa il momento impositivo ai fini IVA.

Per i buoni multiuso, infatti, l’imposta diviene esigibile solo quando i beni o servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, mentre ogni trasferimento intermedio del buono non è soggetto a IVA.

Nella fattispecie in esame, soltanto quando il cliente “spenderà” il voucher, cioè quando effettuerà il pagamento mediante il borsellino elettronico, la cessione dei pasti o dei prodotti potrà considerarsi effettuata ai fini dell’IVA, posto che è solo in tale momento che divengono noti gli elementi necessari a individuare il corretto trattamento IVA dell’operazione cui il buono dà diritto e, dunque, gli elementi che consentono di documentarla mediante fattura o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi.

La ricarica del borsellino elettronico, invece, costituisce una mera movimentazione di denaro fuori campo IVA (ex art. 2, co. 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972) (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 523 del 29 luglio 2021).

 

02/08/21