Buoni corrispettivo – Chiarimenti – Consulenza giuridica n. 3/2022 dell’Agenzia delle entrate
Il "buono-corrispettivo" è uno strumento che:
- contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
- riporta l'indicazione, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, dei beni o servizi da cedere o prestare o, in alternativa, le identità dei potenziali cedenti o prestatori, incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative (art. 6-bis, DPR n. 633/72).
A seconda delle caratteristiche, è possibile distinguere tra:
- buono monouso;
- buono multiuso.
Buono monouso
Un buono-corrispettivo si qualifica come "monouso" se, al momento della sua emissione, è individuabile con certezza il trattamento IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui il buono dà diritto.
Devono essere noti, pertanto, tutti gli elementi richiesti per la documentazione dell'operazione: il luogo di effettuazione, la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi, l'IVA dovuta (art. 6-ter, DPR n. 633/72).
Ogni trasferimento di un buono “monouso” che precede la cessione dei beni o la prestazione di servizi cui il buono dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. Pertanto, nel caso dei buoni “monouso”, l'IVA diviene esigibile sia all'atto dell'emissione del buono, sia all'atto dei successivi trasferimenti.
Buono multiuso
Un buono-corrispettivo si qualifica come “multiuso” se, al momento della sua emissione, non è individuabile con certezza il trattamento IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui il buono dà diritto.
Ogni trasferimento precedente all'accettazione del buono “multiuso” come corrispettivo, o parziale corrispettivo, della relativa cessione dei beni o prestazione dei servizi non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione e, pertanto, non è soggetto ad IVA.
Il momento impositivo si realizza soltanto con l'effettuazione della cessione o della prestazione cui il buono dà diritto, determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, e assumendo come pagamento l'accettazione del buono come corrispettivo o parziale corrispettivo dei beni o servizi.
Con riguardo ai buoni “multiuso”, dunque, l'imposta diviene esigibile soltanto con il riscatto del buono, in quanto, anteriormente a tale momento, i beni o servizi acquistabili non sono noti e potrebbero essere soggetti ad un trattamento IVA non univoco.
Con la consulenza giuridica n. 3/2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di rilevazione di alcune operazioni effettuate nel commercio al minuto, ricordando che, a partire dal 1° gennaio 2022, risulta obbligatorio l’utilizzo del tracciato XML 7.0 per l’invio dei dati dei corrispettivi (per un’analisi completa si allega consulenza giuridica n. 3/2022).
Di seguito si analizza il chiarimento relativo alla documentazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate mediante riscatto di buoni-corrispettivo monouso e multiuso.
Infatti, nel tracciato XML 7.0 sono previsti specifici campi per la rilevazione delle operazioni connesse ai buoni-corrispettivo.
Tra questi vi è il campo “BeniInSospeso”, ideato per “i corrispettivi già incassati in acconto per cessione di beni che non erano stati consegnati”, nonché “per la vendita di beni e servizi mediante riscatto di buoni monouso”.
Viene precisato che tale campo è pensato per le situazioni nelle quali l’operazione si considera effettuata ai fini IVA in un momento precedente alla consegna del bene o al completamento della prestazione.
Si ipotizzi, ad esempio, che un esercente abbia emesso un buono regalo qualificabile come “monouso” per l’acquisto di prodotti cosmetici.
Al momento della emissione, l’esercente incassa il corrispettivo dall’acquirente e l’operazione si considera effettuata in tale momento ai fini IVA anche se i beni non sono stati effettivamente consegnati.
Al momento del riscatto del buono da parte del suo possessore, invece, non si realizza alcuna operazione rilevante ai fini IVA. Tuttavia, l’esercente consegna i beni al beneficiario a fronte del corrispettivo già incassato.
Secondo quanto emerge dalla risposta in esame, l’esercente dovrà valorizzare, tramite il registratore, il campo “BeniInSospeso”, così da rilevare la consegna di beni a fronte di un corrispettivo incassato in precedenza. L’importo, da riportare al netto dell’IVA (salvi i casi di ventilazione), non verrà conteggiato nel totale dei corrispettivi giornalieri.
Più complessa è l’ipotesi in cui l’emittente del buono-monouso è un soggetto diverso da quello che effettua la cessione dei beni.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, però, anche in questa ipotesi l’esercente rileva l’importo del buono nel campo “BeniInSospeso”.
Nello specifico, nel momento in cui l’acquirente riscatta il buono presso un esercizio commerciale, l’esercente emette un documento commerciale riportando l’imponibile del corrispettivo non riscosso, per effetto del buono monouso, nel campo “BeniInSospeso”. Successivamente, l’esercente dovrà fatturare l’operazione al soggetto emittente, al fine di riscuotere il corrispettivo del bene ceduto.
Diversa è, invece, la gestione degli importi incassati a fronte di buoni-corrispettivo “multiuso”.
Secondo quanto specificato nella risposta in esame, in caso di pagamenti ricevuti mediante riscatto di buoni “multiuso”, l’esercente dovrà valorizzare il campo “ScontoAPagare”, indicando l’importo al lordo dell’IVA.
In tal modo, il valore del buono concorrerà alla determinazione della base imponibile. Tale modalità di rilevazione del corrispettivo vale sia nell’ipotesi in cui l’esercente sia lo stesso soggetto che ha emesso il buono, sia nell’ipotesi in cui l’emittente sia un soggetto terzo. In quest’ultimo caso, l’esercente chiederà il ristoro del buono all’emittente per ottenere l’equivalente monetario.
Il campo “Ticket” del tracciato, invece, non va valorizzato per l’utilizzo di buoni-corrispettivo, indipendentemente dal fatto che si tratti di buoni emessi dall’esercente o da terzi.
07/04/22