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Canone patrimoniale - Criteri per l'applicazione della tariffa di base giornaliera - Frazionamento a ore

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, sono stati introdotti due canoni (art. 1, co. da 816 a 847, L. n. 160/2019).

  1. il primo di portata generale (cd. “canone unico”), che colpisce l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
  2. il secondo di carattere settoriale (cd. “canone patrimoniale”) per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti (TARI).

Con riferimento al suddetto cd. “canone patrimoniale”:

Soggetti passivi

È dovuto al versamento del canone il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Determinazione del canone

Il canone è determinato dal Comune o dalla città metropolitana in base:

  • alla durata;
  • alla tipologia;
  • alla superficie dell'occupazione espressa in mq;
  • alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Tariffa standard annuale e giornaliera

Sono stabilite rispettivamente:

  • la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare (art. 1, co 841, L. n. 160/2019);
  • la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare (art. 1, co 842, L. n. 160/2019).

Inoltre, i Comuni e le città metropolitane (art. 1, co 843, L. n. 160/2019):

  • applicano le tariffe standard giornaliere di cui al predetto art. 1, co. 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata;
  • possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone;
  • possono prevedere esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe.

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40%.

Relativamente al criterio stabilito dal predetto art. 1, co. 843, con la risoluzione in esame, il MEF ha precisato che deve essere inteso “nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9” (superate le 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera).

In pratica, per calcolare la tariffa occorre dividere per 24 quella di base giornaliera e moltiplicare il risultato per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a 9 ore.

A titolo esemplificativo per un Comune con oltre 500.000 abitanti con tariffa giornaliera pari a 2 euro il calcolo sarà il seguente:

2 euro x 10 mq = 20 euro /24 ore = 0,83 euro (tariffa oraria) x 9 (ore massime) = 7,47 euro.


02/08/21