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Canone unico patrimoniale: chiarimenti – Risoluzione n. 3 del 20 luglio 2023 del Dipartimento delle finanze

Come noto, dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. "canone unico"), che è stato istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane (art. 1, co. da 816 a 847, L. n. 160/2019, la cd. legge di bilancio 2020).

Il suddetto canone riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

In particolare, il suddetto canone, cui si affianca anche il canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati (canone “mercati”), sostituisce:

  • la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
  • il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
  • il canone di cui all' 27 co. 7 e 8, D. lgs. n. 285/1992, in materia di uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Con la risoluzione in esame il Dipartimento delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione del canone unico patrimoniale

Per la determinazione del canone unico in caso di diffusione di messaggi pubblicitari, la risoluzione in esame ha precisato che deve essere considerata la sola superficie che racchiude il messaggio, mentre sono escluse dall’assoggettamento al canone le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari (analoghe considerazioni valgono anche se per la diffusione del messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art. 47, co. 7, D.P.R. n. 495/1992).

Nella fattispecie in esame, non devono essere prese in considerazione “ad esempio, cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi, che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria”.

Il suddetto chiarimento del Dipartimento delle finanze deriva dal combinato disposto dell’art. 1, commi 819, lett. b) e 825, L. 160/2019 sopra citata, secondo cui il presupposto del canone è costituito “dalla diffusione di messaggi pubblicitari” e che “il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”, ma anche dai principi della Cassazione (sentenza 15 maggio 2002 n. 7031 e ordinanza 31 marzo 2017 n. 8427).

Per l’installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali (anche riferiti a soggetti ed aziende diverse), su un unico supporto, invece, la superficie da assoggettare al canone unico è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione.

In questi casi, il canone deve essere corrisposto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione anche nel caso in cui siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi (art. 1, co. 823, L. n. 160/2019).

Se, invece, i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi (in caso di omesso versamento del canone opera il principio della solidarietà a carico del soggetto pubblicizzato).

Nel caso in cui il detentore o i detentori del mezzo pubblicitario non assolvano l’obbligo, scatta la solidarietà del “pubblicizzato”, il quale è sempre obbligato se la pubblicità è abusiva art. 1, co. 823, L. n. 160/2019).


25/07/23