Canone unico patrimoniale: tariffe con variazione limitata
Come noto, dal 2021, il canone unico patrimoniale è stato istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 1 commi 816 ss., L. n.160/2019, la legge di bilancio 2020).
Il canone unico è dovuto per:
- l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
La legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 757, lett. a), L. n. 207/2024) ha precisato che la facoltà dell’ente locale di variare le tariffe relative al canone unico va attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, in ragione:
- dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone;
- e dell’incidenza delle suddette occupazioni ed esposizioni pubblicitarie su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
In occasione di un incontro con la stampa specializzata, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha evidenziato che, anche a seguito di tale integrazione, la variazione delle tariffe può comunque essere disposta solo entro il limite di cui al citato comma 817 dell’art. 1, L. n. 160/2019, ai sensi del quale “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone”.
In sintesi, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 hanno solo la funzione di consentire, all'interno dei limiti di gettito fissati dal Legislatore, agli enti locali di graduare in maniera più precisa le tariffe in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico, necessità che può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in una zona di particolare pregio urbanistico.
Rimane fermo, tuttavia, che le tariffe non possono, comunque, essere aumentate ottenendo un gettito superiore rispetto all’anno di istituzione del canone unico (pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso).
Sempre in considerazione di tale limite, il Ministero ha circoscritto la rivalutazione annuale degli importi del canone unico in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Infatti, è stato precisato che la suddetta rivalutazione si applica alle occupazioni permanenti del territorio Comunale con cavi e condutture per le “attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità” (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), nonché alle occupazioni degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica.
Al di fuori delle suddette fattispecie, l’ente locale non può applicare la suddetta rivalutazione del canone unico, risultando, a tal proposito, irrilevante la natura patrimoniale dello stesso.
17/02/25