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Certificazione SOA: le regole per la fruizione dei bonus edilizi – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10 del 20 aprile 2023

 

Come noto, sono state introdotte misure finalizzate a garantire che gli interventi che beneficiano degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020, che disciplinano, rispettivamente, le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, tra cui anche il c.d. Superbonus” e l’opzione per lo sconto in fattura e /o la cessione del credito, siano realizzati da imprese qualificate, che possono assicurare la corretta esecuzione dei lavori previsti dal contratto di appalto e subappalto (art. 10-bis, D.L. n.21/2022, il cd. decreto “Ucraina”, convertito dalla L. n. 51/2022).

In particolare, è previsto che, ai fini del riconoscimento dei suddetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
  • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA,
  • a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
  • a decorrere dal 1° luglio 2023 esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti, qui di seguito illustrati, concernenti la disciplina dell’obbligo SOA.

In particolare, viene chiarito che:

  • il limite di 516.000 euro, da valutare autonomamente per ciascun contratto di appalto e per ciascun contratto di subappalto, si intende al netto dell’IVA; ne consegue che, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.
  • per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del citato D.L. 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data è possibile fruire degli incentivi fiscali sopra elencati a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023;
  • per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 è possibile fruire dei predetti incentivi fiscali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, qualora le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data;
  • per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione è condizionata all’avvenuto rilascio della certificazione SOA;
  • le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi del cd. “Superbonus” e dei bonus diversi dal “Superbonus”.

 


26/04/23