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Certificazioni linguistiche e servizi di formazione da soggetto estero esenti da IVA

Come noto, le prestazioni educative e didattiche, in presenza dei requisiti (oggettivo e soggettivo) richiesti dall’art. 10, co. 1, n. 20, D.P.R. n. 633/1972, cioè se viene soddisfatto il presupposto oggettivo, individuabile nella misura didattica e formativa dei servizi resi, e contestualmente quello soggettivo secondo cui le predette prestazioni devono essere da soggetti riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione, sono esenti da IVA.

Nella fattispecie in esame, l’ente certificatore stabilito nel Regno Unito rilascia certificazioni linguistiche e svolge attività di formazione professionale rivolta a scuole e istituti italiani, ha rilevato di aver ottenuto il riconoscimento richiesto in quanto soggetto riconosciuto dal MIUR e di essere incluso nell’elenco degli enti certificatori di lingue straniere pubblicato dal medesimo Ministero.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dalla norma per l’applicazione dell’esenzione. Specificando che l’ente certificatore stabilito nel Regno Unito potrà emettere fattura senza IVA dal proprio identificativo inglese indicando sulla medesima che si tratta di servizi per i quali ricorrono le condizioni per il regime di esenzione di cui al citato art. 10, co.1, n. 20, D.P.R. n. 633/1972 e a cui applicare il meccanismo del reverse charge.

(Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 750 del 27 ottobre 2021)


03/11/21