Certificazioni uniche - Regole per la richiesta massiva dei dati
Il c.d. decreto “semplificazioni” (art. 23, D.lgs. n. 1/2024) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all’interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
L’acquisizione dei documenti dovrà essere effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi.
Il decreto stabiliva, inoltre, che le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo dei servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati sarebbero stati oggetto di uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento in esame, recependo le suddette novità, vengono introdotte le modalità per la richiesta e l’acquisizione massiva dei dati delle Certificazioni uniche (CU) da parte degli intermediari abilitati.
Viene, inoltre, affidato all’Agenzia delle entrate il compito di definire le regole operative per consentire a Caf, professionisti abilitati e altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di richiedere e ottenere le CU in forma massiva.
In particolare, i professionisti e Caf delegati devono innanzitutto trasmettere all’Agenzia delle entrate, tramite il servizio telematico Entratel, un file contenente la richiesta dei dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del cassetto fiscale.
Occorre indicare:
- il codice fiscale del richiedente,
- l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti deleganti,
- l’anno di riferimento delle CU.
La richiesta va compilata con il software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate o con strumenti conformi alle specifiche tecniche dell’allegato A al provvedimento.
Superata la verifica del software di controllo fornito dall’Agenzia delle entrate, il sistema telematico assegna un identificativo per ogni richiesta e risponde con un messaggio di avvenuta o mancata acquisizione. In caso di esito positivo, entro tre giorni dalla ricezione, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata, sarà disponibile una ricevuta con l’esito dei controlli effettuati su ciascuna delle richieste contenute nel file.
L’Amministrazione finanziaria, prima di fornire i dati agli intermediari, verifica che alla data della richiesta sia attiva la delega alla consultazione del cassetto fiscale da parte del contribuente titolare della CU interessata.
Quest’ultimo può verificare dal proprio cassetto fiscale l’elenco di coloro che ricevono, su richiesta, le informazioni fiscali che lo riguardano e viene inoltre avvisato con una notifica sull’ app IO quando viene effettuata una richiesta di acquisizione dei suoi dati.
Entro cinque giorni dalla richiesta con esito positivo, l’Agenzia delle entrate rende disponibile un file con i dati delle CU che hanno superato i controlli. Il file è consultabile per dieci giorni, secondo le modalità tecniche indicate nell’allegato B al provvedimento.
La data di avvio della procedura, precisa il provvedimento, sarà comunicata con apposito avviso sul sito dell’Agenzia delle entrate.
(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 390142 del 20 ottobre 2025)
22/10/25