Cessazione attività professionale – Compensi non ancora incassati - Chiarimenti
La cessazione dell'attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate.
L’attività del professionista non può considerarsi cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale.
Se nel momento in cui si decide di cessare l’attività esistono ancora crediti professionali da riscuotere, è possibile:
- attendere fino all’incasso del credito e solo dopo chiudere la partita IVA;
- chiudere la partita IVA prima dell’incasso del credito avendo cura, però, di emettere fattura ed assolvere la relativa IVA.
Nella fattispecie in esame un avvocato, a seguito del trasferimento all’estero, ha provveduto alla chiusura della partita IVA a fine 2021. Nel successivo mese di gennaio 2022, gli è stato liquidato un compenso relativo ad una prestazione professionale conclusa nel 2014, anno in cui era in possesso di una regolare posizione fiscale in Italia.
Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, atteso che i crediti sono maturati in un’annualità in cui il professionista era ancora fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo, ma liquidati dopo il suo trasferimento all’estero e la chiusura della sua partita IVA, il soggetto avrebbe potuto, alternativamente:
- fatturare anticipatamente la prestazione professionale con imputazione dei compensi che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA, tra i redditi relativi all’ultimo anno di attività professionale (e, quindi, in deroga al principio di cassa nel 2021);
- mantenere la posizione IVA individuale fino all’ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti in modo tale da consentire l’emissione della fattura e la dichiarazione dei redditi nell’anno d’imposta in cui si sarebbe realizzato l’incasso del credito in applicazione del principio di cassa.
Non risultando anticipata la fatturazione dell’operazione, l’Agenzia delle entrate ritiene impropria la chiusura della partita IVA in quanto realizzata prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse.
Pertanto, il soggetto dovrà procedere alla riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell’effettivo incasso dei singoli crediti, dovrà emettere fattura e dichiarare i compensi come reddito professionale nel modello REDDITI PF (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 218 del 26 aprile 2022)
29/04/22