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Cessione bonus edilizi – Opzioni nel periodo transitorio - Chiarimenti

In materia di cessioni dei crediti derivanti da detrazioni “edilizie”, la disciplina “a regime” (art. 12, co. 1, 1 D.L. n. 34/2020, come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. a) n. 1 e 2, D. L.  n.13/2022) applicabile alle comunicazioni di opzione presentate dal 26 febbraio 2022, stabilisce che:

  • il fornitore può cedere il credito di imposta, che ha maturato con l’applicazione dello sconto sul corrispettivo, a qualsivoglia soggetto terzo, ivi comprese banche e intermediari finanziari (prima cessione), dopodiché il suo cessionario può a sua volta cedere il credito di imposta, ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati” (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch’esso nel perimetro dei “soggetti vigilati” (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori;
  • il “primo cessionario” può cedere il credito di imposta, che ha acquisito direttamente dal beneficiario della detrazione fiscale (prima cessione), ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati” (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch’esso nel perimetro dei “soggetti vigilati” (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori.

L’Amministrazione finanziaria ritiene che per la prima cessione in capo al beneficiario della detrazione o sconto in fattura sia possibile esercitare le opzioni come di seguito indicato:

  • prima cessione o sconto comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”;
  • prima cessione comunicata dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”;
  • sconto comunicato dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”.

Per le cessioni successive alla prima, invece, è possibile esercitare le opzioni come di seguito indicato:

  • cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”;
  • cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione (jolly) a favore di chiunque comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” (FAQ dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2022).

30/03/22