Cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato – Qualificazione ai fini IRES, IRAP ed IVA
Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina applicabile, ai fini IRES, IRAP e IVA, alla cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato.
Nel dettaglio, la società istante (commerciante all’ingrosso di pneumatici e autoaccessori) ha proposto ad alcuni clienti (definiti “strategici”) un accordo commerciale che prevede l’attribuzione di un kit promozionale al raggiungimento di determinati livelli di acquisto di pneumatici.
Ad altri clienti (definiti “profile”) è stato, invece, proposto un accordo che attribuisce:
- un kit promozionale, alle stesse condizioni previste per i clienti“strategici”;
- punti (al raggiungimento di determinati obiettivi), da utilizzare su una piattaforma on line gestita da una società terza.
Ai fini IRES e, in particolare, con riguardo al principio di inerenza (art. 109, co. 5 del TUIR), l’Agenzia delle entrate ricorda come essa vada intesa come rapporto di “causa effetto” tra i costi sostenuti dall’impresa e le attività o beni della stessa, da cui siano generabili ricavi o altri proventi concorrenti alla formazione del reddito: quindi, le spese sostenute sono inerenti se e nella misura in cui siano idonee a produrre, anche in via potenziale, maggiori ricavi e altri proventi non esenti.
L’inerenza non è, invece, configurabile se le spese sostenute sono riconducibili a finalità, in alternativa:
- diverse da quelle proprie dell’impresa (ad esempio, spese personali o promiscue, per la parte non inerente);
- non idonee ab origine a produrre nuovi ricavi.
L’operazione in esame risulta soddisfare il principio di inerenza. Infatti, sia le circostanze che inducono l’istante a riconoscere il beneficio a determinate categorie di clienti in relazione a una certa soglia di acquisti, sia le modalità di riconoscimento dell’incentivo appaiono idonee a produrre potenzialmente effetti in termini di maggiori ricavi caratteristici derivanti dagli acquisti effettuati dai beneficiari della promozione, con la conseguente deducibilità dei costi relativi ai beni o servizi offerti ai clienti.
Tali oneri sono deducibili anche ai fini IRAP per l’importo stanziato in bilancio.
Ai fini IVA, infine, l’operazione commerciale consistente nella concessione di sconti in natura ai clienti, previo raggiungimento di un determinato fatturato, può essere ricondotta nell’ambito delle cessioni escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, n. 2) del DPR n. 633/72, che ricomprende il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.
È riconosciuta, peraltro, al cedente la detrazione dell’imposta assolta “a monte”, trattandosi di beni acquistati nell’esercizio dell’impresa e riferiti a un’operazione imponibile.
(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 25 dell’11 febbraio 2025)
12/02/25