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Compensabili i tax credit energia e gas III trimestre acquistati dai cessionari - Istituzione codici tributo

Come noto, sono state introdotte delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale.

I suddetti crediti d’imposta relativi a energia e gas sono utilizzabili:

in compensazione mediante il modello F24 entro il 31 marzo 2023,

oppure

possono essere ceduti per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “7728” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7729” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7730” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7731” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”).
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 59 dell’11 ottobre 2022)


12/10/22