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Compensazione o rateazione bonus edilizi: definite le modalità d’annullamento

Come noto, l’Agenzia delle entrate ha emanato:

  • il provvedimento del 18 aprile 2023, che ha definito le modalità per compensare in dieci rate annuali i bonus edilizi derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, prevedendo l’invio delle domande di ripartizione tramite la “Piattaforma cessione crediti”;
  • il provvedimento del 3 febbraio 2022, che ha stabilito l’obbligo di comunicare, tramite la stessa “Piattaforma cessione crediti”, l’opzione per la fruizione in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili, in luogo dell’ulteriore cessione.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 22 settembre 2023, che definisce le modalità, qui di seguito illustrate, per richiedere l’annullamento delle suddette comunicazioni.

Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui

La comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.

La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio della richiesta di annullamento.

Fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il modello denominato: “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito.

In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.

Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni. 

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  1. la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  2. il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili

I cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.

La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che sarà disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate.

Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.


26/09/23