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Compilazione modello REDDITI SC - Tax credit energia - Soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato le FAQ pubblicate sul proprio sito internet, nella sezione “Risposte alle domande più frequenti” della parte dedicata ai modelli dichiarativi 2023 (modelli REDDITI SC, SP, PF 2023).

In particolare, è stata aggiunta una nuova risposta relativa al tax credit energia, con riguardo alla corretta compilazione dei modelli REDDITI SC per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. “non solari”).

Nel caso in esame, una società di capitali con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (1° luglio 2021 - 30 giugno 2022), tenuta a utilizzare per tale periodo il modello REDDITI SC 2022, ha maturato il credito d’imposta previsto per l’acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre dell’anno 2022 (art. 4, D.L. n. 17/2022) da indicare nel quadro RU utilizzando il codice credito O2.

Considerata l’impossibilità di utilizzare il suddetto codice O2 nel modello REDDITI SC 2022, è stato domandato se e come tale credito debba essere esposto in tale dichiarazione, o se lo stesso vada, invece, riportato nel successivo modello REDDITI SC 2023.

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate evidenzia che nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI SC 2022 è precisato, quale indicazione di carattere generale, che “[…] qualora il modello REDDITI 2022 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate”.

Sulla base di tale indicazione, secondo l’Agenzia delle entrate la società di capitali deve compilare il modello REDDITI SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d’imposta maturato, individuato con il codice credito O2.

Inoltre viene precisato che, qualora il credito non sia stato utilizzato per intero entro la fine del periodo d’imposta che termina il 30 giugno 2022, l’importo residuo andrà riportato nel quadro RU del modello REDDITI SC 2023.

Nello specifico:

  • nel rigo RU1 (dati identificativi del credito) va indicato il codice credito O2;
  • nel rigo RU2 (credito d’imposta residuo dalla precedente dichiarazione) non va indicato alcun importo;
  • nel rigo RU5, colonna 3 (credito d’imposta spettante nel periodo), va indicato il credito residuo pari all’importo maturato nel periodo d’imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022;
  • nel rigo RU6 (credito utilizzato in compensazione nel modello F24) vanno indicate le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Pertanto, con tale modalità di compilazione il credito che residua al 1° luglio 2022 non viene esposto nel quadro RU come importo residuo (rigo RU2) ma come importo maturato nel periodo d’imposta (rigo RU5).


30/06/23