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Comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici

Come noto le disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre  e dicembre 2022 prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022
(art. 6, D.l. 115/2022, art. 1, D.l. 144/2022, art. 1, D.l. 176/2022).

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello che i contribuenti devono utilizzare per comunicare all’Agenzia stessa l’ammontare dei crediti d’imposta sopra elencati.

Contenuto e modalità di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei crediti d’imposta maturati deve essere inviata utilizzando lo specifico modello approvato, composto da frontespizio, quadro A, relativo alla comunicazione dei crediti maturati e quadro B, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti dei crediti d’imposta maturati.

Tale comunicazione va inviata dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 dal beneficiario dei crediti d’imposta direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

A seguito dell’invio del modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione tramite modello F24

Per ciascun credito d’imposta il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.

Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le medesime modalità previste per l’invio.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

I crediti d’imposta in esame possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa a meno che la comunicazione di cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 17 marzo 2023.

Dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

L’invio della comunicazione dei crediti maturati non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito.

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2023


17/02/23