Comunicazione opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 4 febbraio 2022 è aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e dal decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022).
Gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
L’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare a decorrere dal 4 febbraio 2022 per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi.
In particolare, il nuovo modello:
- tiene conto delle novità introdotte per gli interventi oggetto di opzione e sull’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione,
- è stato adeguato, insieme alle specifiche tecniche, per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici.
Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata:
- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata:
- dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata:
- dal singolo condomino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.
Modalità di presentazione
La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello in esame, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Reperibilità del modello
Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Termini di presentazione
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata 2022 sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo 2022 (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022).
04/02/22