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Comunicazione opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi – Modifiche

Come noto, è stato approvato il modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche che i contribuenti devono utilizzare per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi (Provvedimento dell’agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022).

Con il provvedimento in esame sono state modificate le predette disposizioni per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura in relazione alle detrazioni edilizie di cui all’art. 121, Dl. n. 34/2020.

Tali modifiche sono state rese necessarie a seguito delle novità introdotte alla disciplina delle opzioni (art. 28. Dl. n. 4/2022, convertito dalla L. n. 25/2022).

In particolare, il predetto art. 28 ha introdotto:

  • la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti vigilati);
  • il divieto, per i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni comunicate dal 1° maggio 2022, di formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Inoltre, è stata prevista la facoltà per le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario di poter sempre effettuare una cessione dei crediti a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti. (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022).


15/06/22