Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo per i titolari di partita IVA – Dichiarazione IVA assente o parziale - Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2024
Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso.
In particolare, l’Agenzia delle entrate invierà ai soggetti passivi IVA la comunicazione contenente l’avviso che, dopo la verifica delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2023, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta.
Gli stessi dati contenuti nella comunicazione, inoltre, sono messi a disposizione della Guardia di finanza.
I dati contenuti nella comunicazione, inviata tramite Pec e che può essere consultata anche all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, consentono al contribuente, che non lo ha fatto, di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, cioè dallo scorso 30 aprile 2024, beneficiando dello sconto sulle sanzioni previsto dal ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c), D. lgs n. 472/1997), ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nella dichiarazione inviata, presentandone una integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), D. lgs n. 472/1997).
Tali comportamenti potranno essere adottati a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Saranno, invece vietati, se è già stato notificato un atto d’accertamento, o se è già arrivata una comunicazione di irregolarità (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. R. n. 633/1972)
13/06/24