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Concordato preventivo biennale - FAQ dell’Agenzia delle entrate del 17 ottobre 2024 – Chiarimenti

In data 17 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di concordato preventivo biennale mediante la pubblicazione di alcune FAQ sul proprio sito.

Tra le FAQ più interessanti si segnala quanto segue, rinviando per un esame completo al presente link.

Faq n. 1 del 17 ottobre 2024 - Si chiede se, nel caso in cui venga esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del Decreto CPB, l’eventuale eccedenza degli acconti versati rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, possa essere compensata con l’imposta sostitutiva.

Secondo l’art. 20-bis del Decreto CPB coloro che aderiscono al concordato possono assoggettare a imposta sostitutiva la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.

Inoltre, la Circolare n.18/E del 2024, al paragrafo 3.6, nel disciplinare la determinazione degli acconti, ha chiarito che “in occasione del calcolo del saldo dell’imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto CPB dell’eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente (vedi paragrafo successivo), l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva”.

Ciò posto, si conferma che in sede di determinazione del saldo relativo all’imposta principale, potranno essere scomputati gli acconti già versati, comprese le ritenute subite. L’eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 20-bis, potrà essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva.

Faq n. 3 del 17 ottobre 2024 - Si chiede di sapere se la modifica della compagine sociale opera come causa di esclusione, oltre che per le società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, anche per le società di capitali in regime di trasparenza.

La lettera b-quater) dell’articolo 11 del decreto CPB prevede quale causa di esclusione l’ipotesi in cui “nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (…) la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale”. Considerato il tenore letterale della disposizione appena richiamata, che fa riferimento alle sole società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, si ritiene che per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR non rilevino eventuali modifiche della compagine sociale ai fini dell’esclusione dal CPB.

Faq n. 6 del 17 ottobre 2024 - L’articolo 22, comma 1, lettera e), del decreto CPB stabilisce una causa di decadenza dal concordato se è omesso il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione a seguito delle attività di controllo automatico della dichiarazione ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Si chiede se tale decadenza maturi con la comunicazione al contribuente dell’avviso bonario di cui al richiamato articolo 36-bis o soltanto dopo che sia spirato il termine di sessanta giorni per la definizione di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997.

L’articolo 22, comma 3, del decreto CPB stabilisce che l’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al CPB, a seguito delle attività di cui all’articolo 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo (i.e. delle attività di controllo automatico della dichiarazione ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) “non rilevano ai fini della decadenza, nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.

L’interpretazione della richiamata disposizione deve essere coordinata con quanto previsto in materia di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che esclude la possibilità di ravvedersi in caso di “notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni” (cfr. articolo 13, comma 1-ter, del d. lgs n. 472 del 1997).

Sulla base delle disposizioni richiamate, al fine di escludere il verificarsi della causa di decadenza prevista dal richiamato articolo 22, comma 3, il ravvedimento relativo all’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione resta eseguibile solo fino al momento in cui il contribuente riceva la comunicazione dell’esito del controllo prevista dall’ articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Faq n. 7 del 17 ottobre 2024 - Si chiede di sapere se per i soggetti in regime forfetario, la proposta di CPB si riferisce al reddito al lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori.

L’articolo 28 del decreto CPB dispone che per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario “il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all' articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014 oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui all'articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro”.

La medesima disposizione, inoltre, precisa che “Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014”.

Alla luce di quest’ultima disposizione, si conferma che il reddito proposto deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.

(FAQ dell’Agenzia delle entrate del 17 ottobre 2024)


28/10/24