Concordato preventivo biennale: le provvigioni d’ingresso rientrano nel reddito concordato
Come noto, l'istituto del concordato preventivo biennale (CPB) prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP (D. lgs. n. 13/2024).
Nella fattispecie in esame, per la disciplina fiscale, le provvigioni di ingresso percepite da un consulente finanziario, sebbene derivino da un evento straordinario come il cambio di preponente, restano strettamente legate all’attività tipica del consulente finanziario e sono qualificabili come ricavi di esercizio.
In tal senso, rappresentano una componente “non ricorrente” della remunerazione, ma pur sempre parte del reddito d’impresa.
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate richiama l’art. 31, D. lgs n. 58/1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che individua i consulenti finanziari come agenti abilitati all’offerta fuori sede e producono reddito d’impresa e sono assimilati a imprenditori individuali.
La remunerazione, secondo la circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, si compone di una parte ricorrente (provvigioni ordinarie di sottoscrizione e mantenimento) e di una parte non ricorrente (bonus e incentivi).
Le provvigioni di ingresso rientrano in questa seconda categoria.
In particolare, l’Agenzia delle entrate ricorda che il concordato preventivo biennale, disciplinato dal D. lgs. n. 13/2024, ha previsto un meccanismo di esclusione dal reddito di alcune componenti straordinarie (plusvalenze, sopravvenienze attive e passive), ma non delle provvigioni di ingresso.
La ratio della norma, come evidenziato dalla circolare n. 18/2024 e dalle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, è limitare le variazioni del reddito concordato a fattispecie tassative, escludendo solo elementi non direttamente correlati all’attività tipica dell’impresa.
In sintesi, le provvigioni di ingresso sono considerate reddito ordinario del consulente finanziario e devono essere incluse senza eccezioni nel reddito concordato ai fini del CPB.
(Risposta dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2025)
24/11/25






