Concordato preventivo: definiti i criteri per calcolo di reddito e valore di produzione – Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024
Sul Supplemento n. 24 alla Gazzetta ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024, recante: “Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale”.
Come noto, in attuazione della legge delega di riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111), è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del concordato preventivo biennale (CPB), al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni (D. lgs. n. 13/2024).
In particolare, l’istituto è rivolto ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.
Il concordato preventivo biennale (CPB) consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate per la definizione biennale (periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025):
- del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
- e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Con specifico riferimento ai soggetti Isa, possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
- non hanno debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Il nuovo decreto in esame che approva la metodologia tramite la quale verrà elaborata la proposta del reddito e del valore della produzione concordati con riferimento alla base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno applicato gli ISA.
Di seguito si analizzano le principali disposizioni contenute nel nuovo decreto ministeriale in esame.
Cessazione degli effetti del concordato (art. 4)
Sono individuate quelle circostanze eccezionali che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.
Si tratta in particolare di:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 (art. 5)
L’Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
Gli eventi sopra elencati, con l’eccezione della liquidazione e dell’affitto d’azienda, rappresentano condizioni che determinano anche una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti per il 2024.
A tal fine, i redditi derivanti dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP, individuati con la metodologia approvata con il decreto in esame, sono ridotti:
- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.
Per la stima del reddito CPB, il primo dato che viene considerato è rappresentato dal reddito dichiarato dal contribuente per il 2023, cui vengono applicate le variazioni legate alla misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ISA.
Se, a seguito dell’applicazione degli ISA, gli indicatori risultano migliorabili, viene preso a riferimento il valore dei ricavi o dei compensi necessari al raggiungimento della massima affidabilità fiscale.
Un risultato ISA pari a 10 non comporta la determinazione di maggiori componenti reddituali.
Ulteriori passaggi per la determinazione della proposta del Fisco passano per la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d’imposta (compresa quella oggetto di dichiarazione), il confronto con i valori di riferimento settoriali e la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
Il raggiungimento della piena affidabilità fiscale avverrà in modo graduale al termine del biennio oggetto di concordato.
Nessuna conseguenza dalla mancata accettazione (art. 6, co. 8)
I dati trattati vengano utilizzati esclusivamente ai fini del concordato e non per la costruzione di variabili desunte o derivate.
La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio.
Nell’ambito del trattamento non vengono costruite variabili desunte o derivate,
Misura per graduare la proposta di concordato (art.7)
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i redditi proposti tengono conto di quanto dichiarato nel periodo 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con le modalità sopra indicate.
18/06/24