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Concordato preventivo e recupero IVA: note di credito alla fine della procedura

Il concordato preventivo è una procedura di rientro da una situazione debitoria; tale concordato ha lo scopo di prevenire l'apertura della procedura di liquidazione da parte del tribunale.

Adottando il suddetto istituto, che è una procedura concorsuale volontaria, la parte debitrice sottopone ai propri creditori un piano di rientro del proprio debito verso di loro, definendone sia entità che tempistica.

Nella fattispecie in esame, la società Alfa, esercente attività di commercio di articoli sportivi, risulta creditrice commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio.

Quest’ultima, a causa di una crisi di liquidità, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori.

Conseguentemente ha provato ad accedere nell’anno 2020 a una procedura di concordato preventivo.

Tuttavia, la procedura, in un primo momento ammessa con decreto dell’autorità giurisdizionale, è stata in seguito revocata.

Successivamente, nell’anno 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa.

Su queste premesse di fatto, la società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle entrate, al fine di conoscere le corrette modalità, anche dal punto di vista temporale, per il recupero dell’IVA fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.

In sintesi, la società ha sottoposto all’Agenzia delle entrate i seguenti quesiti:

  • se al caso prospettato debba applicarsi l’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 nella formulazione ante o post-riforma del 2021 a opera del decreto "Sostegni-bis". Si ricorda, infatti, che il legislatore ha di recente introdotto nella norma i commi 3-bis e 10-bis che stabiliscono la possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale, cioè dal momento dell’apertura della procedura medesima;
  • se il recupero dell’IVA possa avvenire all’esito del piano di riparto, cioè al momento dell’infruttuosità della procedura concorsuale, poiché al verificarsi di tale condizione vi è la “ragionevole certezza” dell’incapienza del patrimonio del debitore.

Con riferimento al primo quesito l’Agenzia delle entrate:

  • ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella fattispecie in esame, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza. In accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità della causa”. Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, occorre fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo. Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 nella sua nuova formulazione.

Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia delle entrate:

  • ha richiamato un precedente documento di prassi (cir. n. 20/2021), precisando che, laddove il cedente scelga di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale e la procedura si riveli infruttuosa, il cedente ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 26, D.P.R. n. 633/1972. In sintesi, può attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta.

In sintesi, l’Agenzia delle entrate ha confermato che il cedente, che decida di partecipare al concordato preventivo del proprio cliente insolvente, può legittimamente attendere la conclusione infruttuosa della procedura per emettere nota di variazione in diminuzione, al fine di recuperare l’Iva non incassata. 

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 234 del 9 settembre 2025)


11/08/25