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Conguaglio “straordinario” IMU: versamento entro il 29 febbraio 2024

In materia di IMU, si ricorda che vanno considerate tempestive e, dunque, efficaci per il 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU che al contempo risultano:

  • inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (anziché il termine ordinario del 14 ottobre 2023);
  • pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15 gennaio 2024 (anziché il termine ordinario del 28 ottobre 2023) (art. 1, comma 72, L. n. 213/2023).

Per verificare se vi sono state delle delibere IMU per il 2023 pubblicate entro i termini prorogati, è possibile consultare gli elenchi presenti sul sito del Dipartimento delle Finanze; in questi elenchi le delibere “prorogate” sono indicate con una specifica nota.

Se le delibere IMU per il 2023, pur non rispettando le scadenze ordinarie, sono tuttavia inserite e pubblicate entro i termini prorogati, i regolamenti e le aliquote approvati con tali delibere producono effetti per l’anno 2023; se, invece, neppure i termini prorogati risultano rispettati, per la liquidazione dell’IMU per il 2023 devono applicarsi le aliquote ed i regolamenti vigenti nel 2022.

In conseguenza delle delibere “prorogate”, può verificarsi che l’importo pagato dai soggetti passivi entro il 18 dicembre 2023, cioè entro il termine ordinario per versare il saldo IMU per il 2023 (data alla quale non erano ancora in vigore le suddette proroghe), risulti maggiore o minore rispetto al tributo locale definitivamente dovuto in considerazione dei regolamenti e delle aliquote recate dalle delibere “prorogate”.

Se, in ragione delle delibere IMU “prorogate”, risulta dovuta una maggiore imposta per il 2023, rispetto a quella versata entro il 18 dicembre scorso, la differenza deve essere versata entro il 29 febbraio 2024, senza sanzioni ed interessi.

Il suddetto conguaglio “straordinario” può essere effettuato, in alternativa, mediante modello F24, bollettino postale o (ove predisposta) la piattaforma PagoPA.

Se il termine del 29 febbraio 2024 per il conguaglio “straordinario” IMU per il 2023 non è rispettato, il contribuente potrà procedere al versamento tardivo di tale importo, mediante ravvedimento operoso, applicando gli interessi al tasso legale e le sanzioni per tardivo versamento in misura ridotta.

Se, invece, tenendo conto dei regolamenti e delle aliquote recate dalle delibere “prorogate”, l’importo dovuto a titolo di IMU per il 2023 risulta inferiore a quanto già pagato dal contribuente entro il 18 dicembre 2023, il rimborso del tributo locale versato in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie.

A tal proposito, si ricorda che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (art. 1, co. 164, L. n. 296/2006).


21/02/24