Consultazione e gestione degli avvisi bonari nel cassetto fiscale – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 novembre 2024
Come noto, è stato previsto che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all’interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
L’acquisizione dei documenti dovrà essere effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi (art. 23, D. lgs. n. 172024).
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento in esame, emanato in attuazione del citato art. 23, comma 3, D. lgs. n.1/2024, ha stabilito le regole per l’accesso e l’utilizzo del servizio web relativo alla messa a disposizione, nell’area riservata del contribuente, delle funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate inerenti agli esiti della liquidazione automatica (artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972).
In particolare, le comunicazioni sono consultabili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale a decorrere dal 20 novembre 2024.
La disponibilità del documento è comunicata mediante notifica nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (app IO).
La comunicazione è messa a disposizione dopo la sua consegna: se non è visualizzata, è consultabile previo inserimento dei relativi dati identificativi della stessa.
Per ogni comunicazione resa disponibile è possibile:
- effettuare il pagamento dell’importo eventualmente richiesto con l’apposita funzionalità, procedendo a regolarizzare la posizione entro il termine indicato. Il versamento va effettuato, in unica soluzione, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale. Nella procedura è richiesta l’indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che va intestato, o cointestato con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente;
- richiedere assistenza tramite CIVIS: il servizio consente di fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento.
Questi servizi possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti a cui sono indirizzate le comunicazioni o dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”.
L’Agenzia attesta mediante distinte ricevute rese disponibili nell’area riservata:
- l’avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l’esito della stessa;
- l’avvenuta acquisizione dell’istanza di assistenza tramite CIVIS e la conclusione della stessa.
Gli intermediari devono informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentate.
20/11/24