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Consultazione fatture elettroniche: dal 20 marzo 2024 senza esplicita adesione – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2024

Come noto:

  • le e-fatture dovevano essere messe a disposizione dei consumatori finali su richiesta di quest’ultimi (art. 1, co. 3, D.lgs. n. 127/2015);
  • la suddetta norma è stata rivista e, pertanto, le fatture elettroniche emesse e inviate al sistema di interscambio possono essere visionate dai consumatori attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in automatico, senza necessità di un’opzione esplicita (art. 4-quinquies, D.L. n. 145/2023, il cd. “decreto collegato al disegno di legge di bilancio 2024”, convertito dalla L. 191/2023, entrata in vigore il 17 dicembre 2023).

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento in esame, pubblicato l’11 marzo 2024, ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il “libero accesso” sarà consentito, a decorrere dal 20 marzo 2024, non soltanto ai consumatori finali, come sopra indicato, ma anche ai soggetti passivi.

Resta, invece, ferma la necessità di manifestare espressamente la volontà di aderire al servizio di conservazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate.

Oltre all’eliminazione della previa adesione al servizio, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che:

  • i file delle fatture elettroniche siano resi disponibili in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione del documento da parte del Sistema di Interscambio;
  • i c.d. “dati fattura” (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21, D.P. R. n. 633/1972 a esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione) restino a disposizione sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento;
  • gli enti non commerciali potranno utilizzare il servizio, già attivo per i titolari di partita Iva, di registrazione dell’indirizzo telematico, che consente di indicare l’indirizzo presso il quale intendono ricevere le proprie fatture indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario”;
  • è soppressa la lettera d) del punto 3.4 del provv. AE del 24 novembre 2022, in base alla quale la e-fattura emessa nei confronti dei soggetti in regimi di franchigia può essere redatta inserendo solo il codice convenzionale “0000000”. In tale circostanza “il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (...). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate”.
  • Resta fermo il fatto che, in base al punto 3.4 lett. e) del citato provvedimento AE, qualora il cessionario o committente non abbia comunicato il suo indirizzo PEC o il suo codice destinatario, l’emittente potrà comunque utilizzare il codice convenzionale “0000000” e il SdI metterà a disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del destinatario. Anche in questo caso, il cedente o prestatore dovrà comunicare al cessionario o committente che il documento è reperibile nella suddetta area riservata; in tale circostanza, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla presa visione della stessa.

18/03/24