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Contraddittorio generalizzato: chiarimenti - Atto di indirizzo del MEF del 29 febbraio 2024

Come noto:

  • il nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (art.1, comma 1, D. lgs. n. 219/2023), ha introdotto il “principio generale” del contraddittorio preventivo da attuarsi tramite la trasmissione, prima dell’avviso, di uno “schema di atto” nei cui confronti il contribuente può presentare osservazioni difensive; questa disposizione è già entrata in vigore il 18 gennaio 2024;
  • le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 13/2024 al D. Lgs. n. 218/1997, in tema di adesione, prevedono che “Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni”, saranno applicabili solo agli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024 (art. 41, comma 2, D. Lgs. n.13/2024).

Il MEF, con un atto di indirizzo, pubblicato il 29 febbraio 2024 sul sito del Dipartimento delle Finanze, ha fornito indicazioni, di seguito illustrate, sull’istituto disciplinato dal citato nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente:

  • il citato nuovo 6-bis dello Statuto dei contribuenti ha portata generale, ma non assoluta, tanto da sopportare deroghe (atti automatizzati e fondato pericolo per la riscossione); deroghe che, peraltro, necessitano di un apposito D.M. per essere individuate;
  • la sintetica disciplina generale sulla procedimentalizzazione applicativa dell’istituto del contraddittorio, contenuta nell’articolo 6-bis comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, non sembra volersi sostituire a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l’esercizio del contraddittorio ed è destinata a breve ad essere ulteriormente adattata e specificata in relazione alle disposizioni sulla partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento contenute nell’articolo 1, D. lgs n. 13/2024, che si applicheranno agli atti emessi a decorrere dal 30 aprile 2024;
  • pertanto, “una lettura interpretativa d’ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30 aprile 2024 nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente”.

06/03/24