Contributi a fondo perduto: “Serpico” controlla i contributi a fondo perduto: sanzioni amministrative e penali per le violazioni - Protocollo Entrate-Guardia di Finanza
In materia di erogazione del contributo a fondo perduto, il cd. decreto “Rilancio” prevede la sottoscrizione di un protocollo tra l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza per regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni relativi alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’ottenimento del contributo nonché le informazioni sui contributi erogati (art. 25, co. 9, D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020).
L’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza hanno sottoscritto nel mese di novembre 2020 il protocollo d’intesa, con il quale sono iniziati i controlli della Guardia di Finanza sulla spettanza dei contributi a fondo perduto previsti dal cd. decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020,) dal cd. decreto” Agosto” (D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, con il quale il contributo a fondo perduto è stato riconosciuto anche a favore di soggetti esercenti attività economiche e commerciali svolte nei centri storici) e dai cd. decreti “Ristori”.
Di seguito si illustrano i contenuti più importanti del protocollo in esame.
Trasmissione di dati
L’agenzia delle Entrate mette a disposizione della Guardia di Finanza i dati e le informazioni relativi alle istanze e ai pagamenti, per le autonome attività di controllo, ispezioni e verifiche sulla sussistenza dei requisiti stessi, che consentono di poter beneficiare legittimamente dei contributi.
Dal punto di vista tecnico, i dati sono messi a disposizione della Guardia di finanza con:
- un servizio di consultazione puntuale;
- un servizio di fornitura massiva.
Servizio di consultazione puntuale
Il servizio di consultazione puntuale è costituito da un applicativo che rappresenta una evoluzione del software “Serpico”, che permette la visualizzazione, con riferimento al singolo contribuente, delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.
Con “Serpico profilato” la Guardia di Finanza potrà acquisire l’esito delle istanze presentate ai fini dell’ottenimento dei contributi, per i controlli di competenza in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Servizio di consultazione massiva
Con il servizio di fornitura massiva vengono rese disponibili una serie di informazioni in relazione a tutte le istanze mandate a pagamento e quelle per le quali il mandato di pagamento è sospeso per incoerenze sui dati dichiarati ai fini IVA dal soggetto richiedente.
A livello informativo, la base dati è costituita da una serie nutrita di informazioni, quali l’indicazione della fascia “Ricavi compensi”, la data di inizio attività, la località dove il contribuente è stabilito, l’ammontare dei corrispettivi conseguito nel mese di aprile 2019 e nel mese di aprile 2020, l’ammontare del bonus, i dati delle dichiarazioni presentate ed altro.
Poteri e facoltà di controllo
Per i controlli relativi alla spettanza dei contributi in esame potranno essere effettuati accessi, ispezioni, verifiche, richieste di informazioni (ad esempio, questionari, inviti), accertamenti bancari e quant’altro.
Qualora, successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi di controllo.
Sanzioni per la mancata spettanza del contributo
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo applicando le disposizioni previste in materia di compensazione di crediti inesistenti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate può emanare apposito “atto di recupero” motivato, che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui il contributo è stato fruito.
Con l’atto di recupero sono irrogate le sanzioni e applicati gli interessi (tasso del 4% ai sensi dell’art. 20, D.P.R. n. 602/1973).
La sanzione prevista va dal 100% al 200% del contributo non spettante e non può essere applicata la definizione agevolata.
Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio con l’atto di recupero, comunque non inferiore a 60 giorni, si procede alla riscossione coattiva tramite ruolo e per il pagamento di quanto dovuto non è ammessa la compensazione con crediti fiscali o contributi.
Per le controversie in materia trovano applicazione le disposizioni in tema di contenzioso tributario.
Violazione penale
In caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante è prevista anche l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 316-ter c.p..
Tale disposizione prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni (salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata a danno dello Stato di cui all’art. 640-bis c.p.), per chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’UE.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro, comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito.
15/12/20