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Contributi sanitari aziendali: esclusi dal reddito di lavoro dipendente

Con riferimento ai premi versati dal datore di lavoro ai dipendenti per un sistema di assistenza sanitaria integrativa, l’Agenzia delle entrate precisa quanto segue.

In particolare:

  • richiama l’art. 51, TUIR (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente), secondo cui tutte le somme percepite in base al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito;
  • ricorda anche le cause di esclusione previste dal comma 2 dello stesso articolo, riguardanti “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20…”.

Considerato che, nella fattispecie in esame, i contributi per l’assistenza sanitaria vengono versati dal datore di lavoro in conformità al Contratto collettivo nazionale del lavoro a favore di un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, operante secondo criteri di mutualità e solidarietà, l’Agenzia delle entrate ritiene che tali somme non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

L’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera a), TUIR si applica anche se al momento in cui decorre la copertura assicurativa, il rapporto di lavoro non è più esistente (Consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 26 gennaio 2026).


09/02/26