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Contributi, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale – Codici tributo

Come noto, al fine di contenere i costi dell’energia elettrica per quelle imprese a forte consumo di energia (cd “imprese energivore”), il cd. decreto “Sostegni-ter” (art.15, DL. n. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il cd. decreto “Energia” (art. 4, DL. n. 17/2022) ha rinnovato il suddetto contributo straordinario per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

Inoltre, il medesimo decreto “Energia” (art. 5, DL. n. 17/2022), in coerenza con quanto disposto per le imprese energivore, ha introdotto un credito d’imposta anche per le imprese a forte consumo di gas (cd. “imprese gasivore”).

In particolare a tali imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

La condizione per la fruizione del credito d’imposta è che il prezzo del gas naturale calcolato come media, riferita al primo trimestre, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il cd. decreto “Ucraina” (art. 5, DL. n. 21/2022) ha incrementato la percentuale dei predetti crediti d’imposta, in favore delle imprese ad elevati consumi di energia elettrica e di gas naturale. In particolare:

  • per le imprese energivore, il credito di imposta, fissato dall’art. 4, DL. n. 17/2022 nella misura del 20 per cento, è rideterminato nella misura del 25 per cento;
  • per le imprese gasivore, il credito di imposta, fissato dall’art. 5, DL. n. 17/2022, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.

Inoltre il medesimo decreto “Ucraina” (art. 3 e 4 DL. n. 21/2022) ha previsto contributi straordinari sotto forma di credito d’imposta:

  • in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022.

Tale credito d’imposta è comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della spesa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

  • in favore delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Tale credito d’imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

La disciplina di riferimento dei suddetti crediti d’imposta prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17, DL. n 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.
  • 6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.
  • 6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
  • 6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle entrate evidenzia che il termine del 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione ovvero per la cessione dei crediti, si applica anche al credito d’imposta a favore delle imprese energivore relativo al primo trimestre 2022 (art. 15, DL. n. 4/2022), per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960”. (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 18/2022)


20/04/22