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Contributo a fondo perduto - Decreto “Sostegni” – Chiarimenti

Come noto, al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19, il cd. decreto “Sostegni” prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021,
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la data del 23 marzo 2021,
  • agli enti pubblici (art. 74, co. 2, TUIR),
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis, TUIR).

Il contributo spetta esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. il soggetto deve aver conseguito un reddito agrario (art. 32, TUIR) o un ammontare di ricavi (art. 85, co. 1, lett. a) e b), TUIR) o compensi (art. 54, co. 1, TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019),
  2. l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il contributo spetta, anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Al fine di determinare correttamente gli importi del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e in particolare:

  1. sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro nel 2019,
  2. cinquanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocento mila euro nel 2019,
  3. quaranta per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a quattrocento mila euro e fino a 1 milione di euro nel 2019,
  4. trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel 2019,
  5. venti per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milione di euro e fino a 10 milioni di euro nel 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della suddetta media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA (Art.1. co. 1-9, Dl. n. 41/2021).

Con il provvedimento in esame, è stato stabilito che ai fini del calcolo della soglia dei ricavi o compensi, rilevante per la determinazione del suddetto contributo a fondo perduto, occorre considerare soltanto le attività effettivamente svolte e non quelle chiuse.

Nel caso di specie, un esercente che svolge attività di "lavaggio auto" dichiara di avere svolto fino a luglio 2019 anche l’attività di gestione di distributore di carburanti per autotrazione.

Con riferimento all'ammontare dei ricavi del 2019, da prendere in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito della soglia massima di 10 milioni di euro prevista dal Dl. “Sostegni” per accedere al contributo, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente deve fare riferimento esclusivamente ai dati riguardanti l’attività di “lavaggio auto” svolta dal soggetto, senza considerare l’attività di gestione di distributore di carburanti per autotrazione non più attiva.

Ne consegue che in relazione all’attività di “distributori di carburante”, non più attiva, non possono trovare applicazione i chiarimenti forniti con la circolare n. 5 del 2021, nella risposta 4.2.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 468 dell’8 luglio 2021).


09/07/21