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Contributo a fondo perduto del cd. decreto “Sostegni”: chiarimenti

Come noto, il cd. decreto “Sostegni” prevede la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Sono esclusi dalla concessione del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (23 marzo 2021) o che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data. Sono altresì esclusi i soggetti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria (art. 1, D.L. n. 41/2021, convertito dalla L. n. 69/2021).

L’Agenzia delle Entrate, in data 24 giungo 2021, ha pubblicato alcune risposte relative al suddetto contributo a fondo perduto.

In tutte le citate risposte l’Agenzia delle entrate ricorda, in via preliminare, che la circolare n. 5/2021, appositamente dedicata a tale contributo, ha affermato che, per quanto non specificatamente esaminato e tenuto conto delle differenze del contributo “Sostegni” rispetto al contributo a fondo perduto dell’art. 25, DL 34/2020 (il cd. decreto “Rilancio”), restano applicabili i chiarimenti già forniti con le circolari nn. 15/2020 e 22/2020.

Di seguito si analizzano in modo dettagliato le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate.

Affitto d’azienda

In tema di affitto d’azienda, sono state pubblicate le risposte nn. 439, 444 e 445, in cui l’Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti della circolare 13 giugno 2020 n. 15 (§ 2.1) e della successiva circolare 21 luglio 2020 n. 22 (§ 4.5), ribadisce che nelle ipotesi in cui l’azienda sia oggetto di un contratto d’affitto occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, nonché in relazione alle soglie di determinazione del contributo a fondo perduto; in via generale, il contratto di affitto non interrompe la continuità aziendale.

Distributori di carburanti

Le risposte nn. 440 e 441 ribadiscono quanto già chiarito con riferimento alla determinazione dei ricavi per i distributori di carburanti dai precedenti documenti di prassi, secondo cui anche ai fini del calcolo delle soglie di cui all’art. 1, co. 5, D.L. “Sostegni” è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’art. 18, comma 10, D.P.R. n. 600/1973; l’ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia in esame deve essere, quindi, determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Regime forfetario

Con la risposta n. 443 viene affermato che il contributo a fondo perduto del cd. decreto “Sostegni” non rileva ai fini della determinazione della soglia dei ricavi/compensi per l’accesso al regime forfetario.

Determinazione del fatturato

Nella risposta n. 438, viene precisato che, nell’ambito del commercio di prodotti editoriali, le copie di libri stampate e stoccate in magazzino non rilevano ai fini del suddetto computo.

Con riferimento a tale tipologia di attività, l’IVA è dovuta dall’editore, il quale calcola l’imposta sul prezzo di vendita al pubblico in base al numero di copie effettivamente vendute (in tal caso il momento impositivo coincide con l’effettiva vendita) o tenendo conto, per ciascuna testata o titolo, del numero di copie consegnate o spedite diminuito di una percentuale forfetaria a titolo di resa (in questa ipotesi si assume quale momento impositivo quello della consegna o spedizione). Ai fini del calcolo in esame, non possono rilevare i prodotti editoriali che non siano stati venduti, consegnati o spediti, ma che siano stati semplicemente immagazzinati.


25/06/21