Contributo a fondo perduto per le attività nei Comuni con santuari religiosi: fissata la percentuale al 51,6050%
Come noto, è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a diecimila abitanti, che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni (art. 59, D.L. n. 104/2020, il cd. decreto “Agosto”, come modificato dalla L. n. 178/2020 e dal D.L. n. 41/2021, il cd. decreto “Sostegni”).
Il suddetto contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi sopra indicati, situati nelle zone A o equipollenti dei Comuni suddetti, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019.
Le istanze per il contributo a fondo perduto per le attività nei Comuni con santuari religiosi potevano essere presentate dal 9 settembre 2021 e fino all’8 novembre 2021, esclusivamente tramite il portale “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle entrate determina l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto del sopra citato limite di spesa di 10 milioni di euro, definisce la percentuale di riparto, rapportando il limite stesso all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate.
Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è pari a 19.377.954 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000 e 19.377.954; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 51,6050%.
Pertanto, l’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 51,6050%, troncando il risultato all’unità di euro.
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.
L’Agenzia comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” - sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2021).
19/11/21