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Contributo a fondo perduto per le attività nei Comuni con santuari religiosi: l’istanza può essere presentata dal 9 settembre fino all’8 novembre 2021

 

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a diecimila abitanti, che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni (art. 59, D.L. n. 104/2020, il cd. decreto “Agosto”, come modificato dalla L. n. 178/2020 e dal D.L. n. 41/2021, il cd. decreto “Sostegni”).

Il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016.

Il suddetto contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi sopra indicati, situati nelle zone A o equipollenti dei Comuni suddetti, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni ove sono situati santuari religiosi.

Il contributo spetta anche in assenza della condizione sopra indicata relativa all’ammontare del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei Comuni ove sono situati santuari religiosi.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell’8 settembre 2021 ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del suddetto contributo a fondo perduto.

L’istanza può essere presentata dai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni riportati nelle istruzioni al modello dell’istanza approvato.

Qualora un soggetto abbia già presentato istanza e percepito il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020 (esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, vedi ns. Fisco news n. 151/2020) può accedere al contributo in oggetto limitatamente ai Comuni diversi da quelli indicati nella istanza di cui al suddetto provvedimento.

Ad esempio, come riportato nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza, se è stato richiesto ed ottenuto il contributo città d’arte per gli esercizi commerciali situati a Roma e Firenze (codice H501 e codice D612 indicati nell’istanza), è possibile richiedere il presente contributo per un esercizio commerciale situato a San Giovanni Rotondo (codice H926 da indicare nell’istanza).

Le istanze per il contributo a fondo perduto per le attività nei Comuni con santuari religiosi possono essere presentate dal 9 settembre 2021 e fino all’8 novembre 2021, esclusivamente tramite il portale “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web, direttamente o tramite intermediari.

Nel suddetto periodo è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Tale percentuale è pari al 15%, 10% o 5% per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro e superiori a 1 milione di euro nel 2019 (soggetti “solari”).

L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e non può essere superiore a 150.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate determina l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto dello stanziamento stabilito, definisce la percentuale di riparto, rapportando il limite di spesa predetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

La percentuale di riparto sarà resa nota con successivo ed apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate esegue una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.

Tra i controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante l’Agenzia delle entrate procede al recupero di quanto non dovuto, irrogando le sanzioni, e applicando gli interessi.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni (art.13, D. lgs. n. 472/1997).

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmessi dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno.

In caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale, ove ne ricorrano i presupposti.


10/09/21