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Contributo a fondo perduto per le start up – Presentazione istanza dal 9 novembre fino 9 dicembre 2021

Come noto, è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto in favore di soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ma con inizio attività nel corso del 2019 (art. 1-ter, D.L.  41/2021, il cd. decreto “Sostegni”, convertito dalla L. n. 69/2021).

Si tratta dei soggetti ai quali non spetta il contributo a fondo perduto previsto dallo stesso decreto “Sostegni”, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Con il presente provvedimento, sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, nonché approvati il modello e le relative istruzioni.

Per la richiesta del contributo in esame i soggetti devono presentare istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante una procedura web presente nell’area riservata dell’utente del portale “Fatture e Corrispettivi”, dal 9 novembre fino al 9 dicembre 2021.

Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L’istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il contributo in esame è riconosciuto nella misura massima di 1.000 euro, tenuto conto del limite di spesa stabilito (20 milioni di euro).

Il provvedimento chiarisce che il valore del contributo da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il suddetto limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.

Tra i predetti controlli vi è quello della verifica dell’inizio dell’attività d’impresa nel corso del 2019 in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

È prevista, inoltre, la verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente

Se l’attività di controllo dei requisiti svolta dall’Agenzia delle entrate evidenzia che il contributo è in tutto o in parte non spettante, quest’ultima procede alle attività di recupero, irrogando le relative sanzioni (art. 13, co. 5, D.lgs. n. 471/1997) e gli interessi (art. 20, Dpr n. 602/1973).

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare il ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. n. 472/1997).

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2021

Istanza per il riconoscimento del contributo

Istruzioni per la compilazione


10/11/21