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Contributo a fondo perduto ristorazione collettiva – Presentazione istanze dal 6 al 20 giugno 2022

Come noto al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 43-bis, D.L. n. 73/2021, il cd. decreto “Sostegni bis”, convertito dalla L. n. 106/2021).

Possono beneficiare degli aiuti suddetti le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva la cui attività prevalente o secondaria alla data del 31 dicembre 2020, comunicata con il modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle Entrate, è individuata dai codici Ateco 2007:

  • 56.29.10 “Mense”;
  • 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.

Per accedere al contributo i soggetti beneficiari devono aver subito una riduzione di almeno il 15% nell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2020 rispetto all’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019.

Per le imprese costituite nel corso del 2019, la riduzione del fatturato, nella stessa misura del 15%, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel Registro Imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020.

Le imprese suddette alla data di presentazione dell’istanza devono:

  1. risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
  2. avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
  3. presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti sopra indicati;
  4. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  5. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione (Regolamento UE n.651/2014).

Modalità di presentazione dell’istanza

Per la richiesta del contributo in esame i soggetti devono presentare istanza all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza può essere presentata dal 6 giugno al 20 giugno 2022.

Nel suddetto periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza con i dati corretti, che sostituisce integralmente l’istanza precedentemente trasmessa.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Modalità di riconoscimento del contributo

Il riconoscimento del contributo viene comunicato all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” ovvero delegato al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nella citata area del portale “Fatture e Corrispettivi”, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto. Successivamente alla comunicazione dell’esito finale, viene messa a disposizione una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l’IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell’IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo.

L’erogazione dei contributi di importo superiore a 150.000 euro sarà effettuata solo successivamente alla trasmissione della autocertificazione di regolarità antimafia.

Controllo dell’Agenzia delle entrate

Se l’attività di controllo dei requisiti svolta dall’Agenzia delle entrate evidenzia che il contributo è in tutto o in parte non spettante, quest’ultima procede alle attività di recupero, irrogando le relative sanzioni (art. 13, co. 5, D.lgs. n. 471/1997) e gli interessi (art. 20, D.P.R. n. 602/1973).

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare il ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. n. 472/1997).

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Nel modello di istanza va compilata anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente a oggetto il possesso dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti attualmente previsto per tale Sezione dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 novembre 2021 C (2021) 8442, a seconda dell’attività esercitata dal richiedente, occorre tenere conto di tutte le misure di aiuto ascrivibili alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ottenute dal richiedente e dall’eventuale impresa unica di cui fa parte, alla data di presentazione dell’istanza (escluso quindi il contributo che si sta richiedendo).

Il richiedente deve verificare se in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 (c.d. regime "ombrello"), ha superato uno o più dei massimali previgenti (massimali previsti per gli aiuti ricevuti fino al 27 gennaio 2021 e massimali introdotti alla data del 28 gennaio 2021) e l’eccedenza va restituita in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 maggio 2022

Istanza

Istruzioni


09/05/22