Contributo perequativo: istituzione codici tributo
Come noto, il decreto “Sostegni-bis ” (art. 1, co. 16 - 27, Dl. n. 73/2021) ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto (cd. contributo perequativo) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:
- abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al 26 maggio 2021 (2019 per i soggetti “solari”);
- vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore al 30%. Tale percentuale è stata stabilita con decreto del MEF del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021.
L'importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000 euro.
L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d'esercizio, al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti, una percentuale, definita dal suddetto decreto del MEF, pari al:
- 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100 mila euro;
- 20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 100 mila e 400 mila euro;
- 15 % per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 400 mila e 1 milione di euro;
- 10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro;
- 5% % per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 5 milioni e 10 milioni di euro
Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 (vedi ns. Fisco news n. 120/2021).
Per consentire l’uso in compensazione, nei casi in cui il contribuente abbia scelto questa modalità di fruizione, con la risoluzione in esame è stato istituito il codice tributo:
“6957”, denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice va esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; se l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulta superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
Se l’attività di controllo dei requisiti svolta dall’Agenzia delle entrate evidenzia che il contributo è in tutto o in parte non spettante, quest’ultima procede alle attività di recupero, irrogando le relative sanzioni (art. 13, co. 5, D.lgs. n. 471/1997) e gli interessi (art. 20, D.P.R. n. 602/1973).
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare il ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. n. 472/1997).
Per permettere la restituzione spontanea, con la risoluzione in esame sono istituiti i codici tributo:
- “8134”, denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”;
- “8135”, denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”;
- “8136”, denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i codici vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- - nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- - nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo (8134, 8135 oppure 8136); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 73/2021).
20/12/21