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Controllo automatizzato mod. 770/2018: i presupposti per la definizione agevolata

Come noto, la legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 153 e ss., L. n. 197/2022, la legge di bilancio 2023), in materia di tregua fiscale, ha previsto quanto segue:

  • le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 (richieste con le comunicazioni ex artt. 36 bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis, D.P.R. n. 633/1972), per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive; sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo;
  • le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. In quest’ultimo caso, l'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell'imposta non versata o versata in ritardo, che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Nella fattispecie in esame, una società, in data 2 novembre 2022, ha ricevuto un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018 e alcuni giorni dopo, attraverso l'applicativo Civis, le è stata richiesta la sistemazione di alcune incongruenze.

Il successivo 23 gennaio 2023, a seguito dell'esercizio dell'autotutela da parte dell'Agenzia, la compagine ha ricevuto una comunicazione di sgravio parziale.

L'istante ha, quindi, provveduto al pagamento della prima rata nel febbraio 2023.

Tutto ciò premesso, l'istante chiede se possa usufruire della definizione agevolata sopra descritta per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, con l'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%.

L’Agenzia delle entrate osserva che nella ipotesi in esame non sussistono i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021.

Inoltre, alla data del 1° gennaio 2023 l'istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione 770/2018, relativa al periodo d'imposta 2017, essendo iniziato il pagamento rateale nel febbraio 2023. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 307 del 27 aprile 2023)


28/04/23