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Costi di immatricolazione auto: disciplina dell’imposta di bollo

Con riferimento alle fatture di vendita dei veicoli che includono i costi delle pratiche di messa su strada svolte da un’agenzia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue.

Nella fattispecie in esame, una società che svolge attività di concessionaria di autoveicoli si avvale di alcune agenzie di pratiche automobilistiche per la realizzazione degli adempimenti burocratici necessari per la messa in strada dei veicoli venduti (pratiche presso la motorizzazione civile, iscrizione al PRA, ecc.).

Le agenzie per le pratiche auto corrispondono, per ogni immatricolazione, una somma pari a circa 116 euro (64 euro per 4 marche da bollo da 16 euro; 41,78 euro di contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe; 10,20 euro per diritti al Dipartimento dei trasporti terresti e imposta provinciale di trascrizione, ecc.), che, poi, la concessionaria riporta nella fattura di vendita dei veicoli (nuovi o usati), unitamente al corrispettivo soggetto a IVA.

La società concessionaria ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se tali “costi di immatricolazione”, addebitati in fattura a titolo di rivalsa all’acquirente dell’auto, siano esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5, Tabella B, allegata al D.P.R. n. 642/1972, che esenta dal bollo gli atti relativi “alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato...”.

Innanzitutto, l’Agenzia delle entrate ricorda che:

  • ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, l’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro sulle “fatture, note, conti e simili documenti”, se superano la somma di 77,47 euro (nota 2 all’art. 13 citato),
  • la norma di esenzione secondo cui per le fatture ed altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, “l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (articolo 6 della Tabella B annessa al Dpr n. 642/1972). Come chiarito anche dalla risoluzione n. 98/2001, la disposizione derogatoria si applica in presenza di fatture che recano solo corrispettivi soggetti ad Iva. Pertanto, in caso di fatture che riportando anche corrispettivi non soggetti ad Iva, si applica la disciplina generale di cui al citato art. 13 della Tariffa.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ritiene che per le fatture emesse dalla società istante a carico del cliente l’imposta di bollo non è dovuta se riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva.

Se, invece, riguardano il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva sia somme non soggette ad imposta sul valore aggiunto, quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti, si applicherà l'imposta di bollo, se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 328 del 15 maggio 2023).


18/05/23