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Crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – Istituzione codici tributo

Come noto, sono state  introdotte delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale nei mesi di ottobre e novembre  (art. 1, D.L. n. 144/2022 il cd. “decreto “Aiuti-ter”).

Soggetti interessati e requisiti

Il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto a favore di:

  • imprese a forte consumo di energia elettrica sotto forma di credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito di imposta pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica sotto forma di credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito di imposta pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame deve essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “6983”denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
  • “6984”denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.
  • “6985”denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
  • “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 54 del 30 settembre 2022)


04/10/22