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Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel primo trimestre 2023

Come noto la legge di bilancio 2023 ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023.

In particolare:

  • il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al periodo precedente e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023;
  • il riconoscimento a favore delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023;
  • il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
  • il riconoscimento a favore delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023.

I crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Non devono applicarsi alla disciplina dei crediti d’imposta i limiti in materia di compensazione e versamenti diretti e  i crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

I crediti d'imposta sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Si ricorda che i predetti crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei suddetti crediti d’imposta, l’Agenzia delle entrate ha istituito i relativi codici tributo:

  • 7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 8 del 14 febbraio 2023


15/02/23