Crediti d’imposta per imprese non energivore: riaddebito dei costi sostenuti per l'energia
Come noto, è stato riconosciuto un credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (“energivore”), ma con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
In particolare, il credito d’imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022, il cd. decreto “Aiuti bis”, convertito dalla L: n. 142/2022).
Nella fattispecie in esame, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla spettanza del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativo alle imprese non energivore in esecuzione di un contratto di servizi nel quale l’utenza della fornitura sia in capo al concessionario dell’infrastruttura (DELTA), che riaddebita, sulla base del contratto, il costo in capo al gestore del servizio (ALFA)
In particolare, il riaddebito da DELTA ad ALFA del costo per l’acquisto di energia elettrica avviene in modo analitico, isolando dall’importo indicato dal fornitore di energia elettrica i costi analiticamente riferibili ai consumi di ALFA, considerando esclusivamente i POD riferiti all’attività svolta da quest’ultima e senza l’applicazione di alcun markup a favore del concessionario dell’infrastruttura.
Di conseguenza, esiste una correlazione diretta tra l’incremento del costo dell’energia sostenuto dall’intestatario dell’utenza e l’incremento del costo attribuito ad ALFA, tale da individuare in quest’ultimo il soggetto su cui grava, per effetto del riaddebito anzidetto l’onere economico della spesa per l’energia elettrica e al quale, quindi, spetta il credito d’imposta in esame.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre che tali chiarimenti sono estensibili alle successive analoghe disposizioni introdotte dagli atti normativi che hanno di fatto “prorogato” la suddetta agevolazione (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 358 del 23 giugno 2023)
27/06/23