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Crediti d’imposta utilizzati in compensazione

Modalità di presentazione dei modelli F24

Il decreto collegato alla legge di bilancio 2020 ha stabilito quanto segue:

  • la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati dall’anno 2019, può essere effettuata a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge;
  • i contribuenti non titolari di partita IVA, per i crediti maturati a decorrere dall’anno 2019, dovranno trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate i modelli F24 contenenti le compensazioni;
  • la presentazione del mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate si applica anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti come, ad esempio, per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

Con la risoluzione in esame vengono forniti i primi chiarimenti sulle predette novità e, allo scopo di agevolare l’applicazione delle richiamate disposizioni, nella tabella che si allega sono indicati i codici utilizzabili in compensazione nel modello F24, classificati seconda la natura e tipologia dei crediti.

Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito

L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta, anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

Nella citata tabella allegata sono indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.

Le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 con la conseguenza che il nuovo obbligo non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP; per i crediti IVA, invece, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018.

In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.

Restano ferme le disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

Obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate

Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

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10/01/20