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Credito d'imposta 4.0 - Mancata presentazione della comunicazione preventiva - Assenza di un termine "perentorio" - Non necessità della remissione in bonis

Come noto:

  • è stato disposto un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli investimenti "Industria 4.0" (L. n. 178/2020). Il credito d'imposta compete, in primo luogo, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato;
  • ai fini del monitoraggio del suddetto credito d'imposta è stata introdotta una comunicazione preventiva per l'utilizzo di tale agevolazione; in particolare, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (art. 6, D. L. n. 3972024);
  • la possibilità di compensare i crediti relativi agli investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 non ancora utilizzati è subordina alla suddetta comunicazione.

Nella fattispecie in esame, l’impresa ha dimenticato di presentare la comunicazione preventiva e chiede se sia possibile presentare soltanto la comunicazione di completamento, applicando l’istituto della remissione.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che per fruire del credito per investimenti in beni 4.0 occorre presentare la comunicazione preventiva, senza necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

Le disposizioni sopra illustrate non dispongono che le comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a "pena di decadenza", con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ''fruizione'' in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti. 

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 260 del 16 dicembre 2024)


20/12/24