Credito d’imposta Transizione 5.0: modalità di utilizzo in compensazione
Come noto, il Piano transizione 5.0 è uno degli strumenti con cui il legislatore intende sostenere la trasformazione digitale ed energetica delle imprese e del Paese.
Il credito d’imposta nasce proprio con l’obiettivo di favorire investimenti innovativi, capaci di migliorare l’efficienza dei processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale.
Il suddetto credito d’imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 e solo dopo che il Gse ha trasmesso all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse.
Il credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 deve essere riportato in avanti e suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione in esame, fornisce indicazioni operative per la gestione del credito residuo.
Le quote risultano visibili nel cassetto fiscale dell’impresa, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, dove è possibile controllare l’importo complessivo residuo, la quota spettante per ciascun anno e l’esatta annualità di utilizzo.
Questo sistema riduce il rischio di errori nella fase di compensazione.
Per utilizzare ciascuna quota annuale, l’impresa deve presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo 7072.
Nel modello deve essere riportato l’anno di riferimento della quota utilizzabile, nel formato “AAAA”, così da consentire all’Agenzia di verificare la corretta imputazione dell’importo.
Se il modello contiene errori o importi eccedenti, viene scartato e la comunicazione dello scarto è resa disponibile tramite ricevuta consultabile tramite i servizi telematici.
Questo per garantire un utilizzo corretto del credito d’imposta.
Effettuata la ripartizione in cinque quote annuali, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 viene ridotto dell’importo ripartito.
Di conseguenza, il credito residuo al 31 dicembre 2025 risulta pari a zero, poiché l’intero ammontare non utilizzato viene redistribuito sulle annualità dal 2026 al 2030 (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 12 gennaio 2026).
20/01/26






