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Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0 – Requisito della ''novità'' – Acquisto di bene già utilizzato dall'acquirente sulla base di un contratto di noleggio

Si ricorda che la Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1051 – 1063, L. 178/2020), come modificato dalla Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 44, L. 234/2021) ha riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali "ordinari" e "Industria 4.0".

Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4/2017, emanata in relazione alla disciplina dell’iper-ammortamento, è stato chiarito che i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario) e che “sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante”.

Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/2021 è stato confermato il criterio, anche relativamente al credito d'imposta 4.0, che al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare, in linea teorica, all'impresa che effettua la locazione operativa.

Con la risposta in esame, viene stabilito che non può fruire del credito d'imposta 4.0, per l'acquisto di un bene strumentale, la società che ha già utilizzato tale bene, precedentemente all'acquisto, in base a un contratto di noleggio, senza soluzione di continuità.

Infatti, viene rilevato che l’utilizzo del bene agevolabile, successivamente acquistato dalla società, è avvenuto in base a un contratto di noleggio, protrattosi per un determinato arco temporale, che non contempla la facoltà di riscatto finale del bene, ma prevede solo l'importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto (cosa che fa pensare alla restituzione e non all’acquisto).

Inoltre, il periodo di durata del contratto di noleggio, di 18 mesi, non può qualificarsi come “breve”, ne può qualificarsi come “periodo di prova”.

Pertanto, non è possibile fruire del credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'impianto, poiché il suo utilizzo (in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al contratto di noleggio, comporta che l'impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; viene così a mancare l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.

(Risposta dell’Agenzie delle entrate n. 109 del 21 maggio 2024)


23/05/24